In base alle nuove disposizioni di sicurezza sanitaria e prevenzione, dal prossimo 10 gennaio, l’accesso a diverse attività e servizi sarà consentito esclusivamente a coloro che saranno in possesso del green pass rafforzato ossia da vaccinazione. Tale situazione sarà valida in zona bianca, gialla e arancione.

Riepiloghiamo di seguito le attività principali, per le quali cambiano le modalità di accesso dal 10 Gennaio:

1) Ristorazione con consumo al banco e al tavolo, all’aperto e al chiuso.
2) Sale gioco, sale scommesse e bingo
3) Alloggio
4) Servizi di ristorazione ad alloggiati ed esterni, all’aperto e al chiuso
5) Accesso a spettacoli aperti al pubblico in locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali al chiuso
6) Sagre e Fiere
7) Ambulanti con somministrazione (Truck food).
8) Convegni e Congressi
9) Centri benessere e centri termali, all’aperto e al chiuso (esclusi i l.e.a.)
10) Centri sociali, culturali e ricreativi, all’aperto e al chiuso
11) Feste conseguenti a cerimonie civili e religiose

Per informazioni e approfondimenti è possibile rivolgersi alla Segreteria Assoturismo Parma – Dott. Stefano Cantoni 0521 382611 – infoconfesercenti@confesercentiparma.it

L’analisi del Decreto del 31 dicembre dell’L’Ufficio Legislativo e Affari Giuridici di Confesercenti

L’Ufficio Legislativo e Affari Giuridici di Confesercenti ha analizzato il Decreto Legge n. 229 del 30 dicembre 2021, recante nuove misure urgenti per il contrasto alla diffusione della pandemia.

Ecco le analisi dettagliate delle norme contenute nel decreto (in allegato la relativa tabella esplicativa del Governo):

Art. 1. Estensione dell’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 di tipo rafforzato o “super green pass”

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di “super green pass” e ai soggetti di età inferiore ai dodici anni o agli esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica l’accesso ai seguenti servizi e attività:

a) alberghi e altre strutture recettive, nonché servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi, anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;
b) sagre e fiere, convegni e congressi;
c) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose.

Tali disposizioni, nel medesimo periodo sopra indicato, si applicano anche all’accesso e all’utilizzo dei seguenti servizi e attività:
a) impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
b) servizi di ristorazione all’aperto;
c) piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività all’aperto;
d) centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

In materia di trasporto, a decorrere dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di “super green pass” e ai soggetti di età inferiore ai dodici anni o agli esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:

a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
e-bis) funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio;
e-ter) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale.

Dal 10 gennaio 2022 la lettera e-bis) è abrogata, vigendo la norma che impone il “super green pass” per gli impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici.

Fin dal 31 dicembre 2021, data di entrata in vigore del DL n. 229, in zona bianca, l’accesso agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del CONI e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, e agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di “super green pass” e ai soggetti di età inferiore ai dodici anni o agli esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica soggetti, e la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento all’aperto e al 35 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata.

Art. 2. Nuove norme sulla quarantena e sull’auto-sorveglianza

Dopo l’art. 1, comma 7, del DL n. 33/2020, convertito in legge n. 74, ricordando che i commi 6 e 7 così si esprimono:

6. È fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.

7. Ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 e agli altri soggetti individuati con i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, con provvedimento dell’autorità sanitaria è applicata la quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, preventivamente approvata dal Comitato tecnico-scientifico.

sono inseriti i commi 7-bis e 7-ter, ai sensi dei quali:

7-bis. La misura della quarantena precauzionale di cui al comma 7 non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19.
A tali soggetti è fatto obbligo:
– di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con i soggetti confermati positivi al COVID-19, e
di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
Tale disposizione si applica anche alle persone sottoposte alla misura della quarantena precauzionale al 31 dicembre 2021.

Come chiarito dal Ministero della Salute, con circolare n. 60136, del 30 dicembre scorso, il periodo di auto-sorveglianza, per gli asintomatici, termina al quinto giorno dall’ultima esposizione al caso.

7-ter. La cessazione della quarantena di cui ai commi 6 e 7 o dell’auto-sorveglianza di cui al comma 7-bis consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest’ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena o di auto-sorveglianza (tale previsione, si desume, dovrebbe riferirsi ai casi in cui è necessario procedere al test di controllo, e cioè quando compaiono sintomi e, se il soggetto è ancora sintomatico, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto).

La predetta circolare chiarisce puntualmente che la quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate:

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (cioè che abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
3) Soggetti asintomatici che:
– abbiano ricevuto la dose booster, oppure
– abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
– siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,
non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di auto-sorveglianza termina al giorno cinque.

È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

Contatti a BASSO RISCHIO

Per i soggetti a basso rischio, e cioè per le persone che hanno avuto una o più delle seguenti esposizioni:
– persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
– persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
– tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto che restano classificati contatti ad alto rischio;
– operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l’uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.

Isolamento

Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

Intrattenimento con musica dal vivo nei ristoranti

Il Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi del Consiglio dei Ministri, lo scorso 31 dicembre, in merito a quesito inoltrato dal Coordinamento delle Regioni, riguardante la possibilità di svolgere attività di intrattenimento musicale dal vivo senza ballo nei ristoranti e locali assimilati, ha chiarito che si ritiene che essa non può considerarsi vietata, essendo riconducibile all’attività di ristorazione e non a quella che si svolge in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, vietata ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge n. 221 del 2021.

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